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Economia,  finanza e tributi - Guida e suggerimenti

 

"Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema bancario e monetario, perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione" (Henry Ford)

 

ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (Titolo I) (in S.O. alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992).

 

Chi deve pagare:

- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, o come titolari di diritti reali di godimento;

- i concessionari delle aree demaniali.

 

In che misura si paga:

- se l’immobile è posseduto da più di un proprietario, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti in base alle quote di proprietà e versata separatamente;

- se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota.

- se l’immobile è in multiproprietà, l’Ici deve essere pagata dall’amministrazione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria.

 

Quando si paga:

- acconto, dal 1° al 30 giugno 2006, pari al 50% dell'imposta dovuta e pagata l'anno precedente;

- saldo, dal 1° al 20 dicembre 2006, dopo aver accertato che non siano intervenute eventuali modifiche delle aliquote o detrazioni, si dovrà pagare il restante 50%. Nel caso in cui siano intervenute delle modifiche si dovrà ricalcolare l'Ici per l'intero anno passato, sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza a saldo.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno oppure in due rate rispettivamente il 30 giugno e 20 dicembre.

Il contribuente può versare, entro il termine previsto per l'acconto, l'imposta dovuta per l'intero anno in una soluzione unica.

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del Comune in cui è situato l'immobile. Il bollettino di c/c postale è identico ovunque si paghi, viene distribuito gratuitamente e inviato anche a casa a cura dei concessionari di riscossione. Per alcuni comuni convenzionati si può effettuare il pagamento dell'Ici utilizzando il modello F24.

 

Ritardato pagamento

Se il ritardo non supera i 30 giorni si applica una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

Se il ritardo supera i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza, si applica una sanzione del 6% dell'imposta stessa.

Il pagamento va sempre effettuato utilizzando il bollettino Ici, barrando la casella "Ravvedimento".

 

Dichiarazione Ici

Va presentata solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, in particolare:

 

- per gli immobili trasferiti nel corso dell'anno;

- per gli immobili che nel corso dell’anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;

- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’imposta;

- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

 

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