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ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
Istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(Titolo I) (in S.O. alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992).
Chi deve pagare:
- i
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, o come titolari di diritti reali di godimento;
- i
concessionari delle aree demaniali.
In che misura si paga:
- se l’immobile è posseduto da
più di un proprietario, l’imposta
deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti in base alle quote di
proprietà e versata separatamente;
- se l’immobile è gravato da un
diritto reale di godimento,
l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione
alla sua quota.
- se l’immobile è in
multiproprietà, l’Ici deve essere
pagata dall’amministrazione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la
proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria
od azionaria.
Quando si paga:
- acconto, dal 1° al 30 giugno 2006,
pari al 50% dell'imposta dovuta e pagata l'anno precedente;
- saldo, dal 1° al 20 dicembre 2006,
dopo aver accertato che non siano intervenute eventuali modifiche delle
aliquote o detrazioni, si dovrà pagare il restante 50%. Nel caso in cui
siano intervenute delle modifiche si dovrà ricalcolare l'Ici per l'intero
anno passato, sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza a
saldo.
Il
pagamento può essere effettuato in
un’unica soluzione entro il 30 giugno oppure
in due rate rispettivamente il
30 giugno e 20 dicembre.
Il contribuente può versare, entro il termine
previsto per l'acconto, l'imposta dovuta per l'intero anno in una
soluzione unica.
I versamenti devono essere effettuati a favore
del concessionario della riscossione del Comune in cui è situato
l'immobile. Il bollettino di c/c postale è identico ovunque si paghi,
viene distribuito gratuitamente e inviato anche a casa a cura dei
concessionari di riscossione. Per alcuni comuni convenzionati si può
effettuare il pagamento dell'Ici utilizzando il modello F24.
Ritardato pagamento
Se il ritardo non supera i 30 giorni si
applica una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi
legali del 2,5% annuo, calcolati sul tributo e in proporzione ai giorni di
ritardo.
Se il ritardo supera i 30 giorni ma entro un
anno dalla scadenza, si applica una sanzione del 6% dell'imposta stessa.
Il pagamento va sempre effettuato utilizzando
il bollettino Ici, barrando la casella "Ravvedimento".
Dichiarazione Ici
Va presentata solo per gli immobili per i
quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, in
particolare:
-
per gli immobili trasferiti nel corso
dell'anno;
-
per gli immobili che nel corso dell’anno sono stati
adibiti (o hanno smesso di essere
adibiti) ad abitazione principale;
-
per gli immobili sui quali è stato
costituito (o estinto) un diritto
reale di usufrutto, uso o abitazione;
-
per gli immobili che hanno perso
(o acquistato) il diritto all’esenzione
o all’esclusione dall’imposta;
-
per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un
terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile
sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).
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