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La legge n. 15/1998 (art. 2) e il più recente D.P.R. 8.12.2000 n. 445,
contengono le norme sulle autocertificazioni.
L'autocertificazione rappresenta la possibilità per il cittadino di fornire
le stesse notizie presenti in un registro pubblico e quindi la facoltà di
avvalersi di dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai dati verificabili o
certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L'autocertificazione e le
dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi e può
essere sostitutiva appunto di normali certificazioni quali:
- la data e il luogo di
nascita;
- la cittadinanza;
- la residenza;
- lo stato civile (celibe,
nubile, coniugato o vedovo);
- il godimento dei diritti
politici;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- il decesso del coniuge;
- la nascita del figlio;
- la posizione riguardo agli
obblighi militari;
- l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
L'autocertificazione non è
MAI ammessa per i seguenti certificati:
- medici;
- veterinari;
- sanitari;
- di origine;
- marchi;
- brevetti;
- di conformità all'Ue.
Il D.P.R. N. 445/2000
introduce le nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è
possibile ricorrere all'autocertificazione:
- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari
e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione
tecnica;
- situazione economica anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
- codice fiscale o partita
IVA;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e
categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di casalinga;
- qualità legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
- iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- assenza di condanne penali.
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